Il “danno da vacanza rovinata“ si sostanzia nel pregiudizio economico e morale collegato alla delusione e allo stress causato dalla circostanza di non aver potuto godere appieno dei benefici di una vacanza, a causa della sua cancellazione o dei disagi e disservizi subiti durante le stessa.
Tale tipologia di danno è espressamente prevista e tutelata dal nostro Legislatore nel Codice del Turismo (art. 46, D.Lgs n.79/2011).
Tra le principali casistiche di disagi che configurano il danno da vacanza rovinata troviamo (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo):
- cancellazione improvvisa dell’intero pacchetto turistico (trasporto + alloggio);
- mancata o errata prenotazione dei mezzi di trasporto per il raggiungimento del luogo di vacanza;
- mancata o errata prenotazione delle strutture ricettivo turistiche di vacanza;
- mancata o errata prenotazione dei servizi aggiuntivi al pacchetto turistico (guida turistica dedicata, visite guidate, escursioni naturalistiche ecc.);
- ritardo o cancellazioni dei mezzi di trasporti per il raggiungimento del luogo di soggiorno con conseguenziale perdita di giorni di vacanza;
- non conformità dei luoghi effettivi di villeggiatura con quelli promessi dall’organizzatore (località effettiva diversa da quella prenotata, distanza dal mare / dagli impianti da sci / dai principali luoghi di interesse non corrispondente a quella indicata dall’organizzatore ecc.);