MARCHI E BREVETTI: il cubo di Rubik diventa un marchio (tridimensionale) comunitario
Con la sentenza del 25 novembre 2014 (causa T-450/09), il Tribunale UE riconosce la legittimità della registrazione della forma del cubo di Rubik quale marchio comunitario tridimensionale, in quanto dalla rappresentazione grafica non traspare alcuna particolare «soluzione tecnica» tale da impedirne la tutela come marchio.
La vicenda prende le mosse dalla richiesta di annullamento, avanzata da una società tedesca che produce giocattoli, del marchio concesso alla società britannica che gestisce i diritti del «cubo di Rubik», in quanto esso avrebbe comportato una soluzione tecnica consistente nella sua «capacità di rotazione», che dunque poteva essere tutelata unicamente a titolo di brevetto e non come marchio.
Il Tribunale UE ha respinto il ricorso in quanto le caratteristiche essenziali del marchio controverso consistono nel cubo in sé e nella «struttura a griglia» presente su ciascuna “faccia”. In particolare, le «linee nere spesse» – che appaiono sulle tre rappresentazioni del cubo – disegnano una griglia senza alcun riferimento «a una capacità di rotazione» degli elementi individuali del cubo e dunque «non assolvono alcuna funzione tecnica».