Il passeggero ha diritto alla compensazione pecuniaria anche in caso di ritardo prolungato del volo
Il Regolamento (CE) n.261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004 ha istituito una serie di regole comuni a tutela dei passeggeri – in partenza da un aeroporto europeo o comunque in viaggio su un volo effettuato da una compagnia aerea comunitaria – nei casi di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato.
Tale regolamento, interamente richiamato nella “Carta dei diritti del Passeggero” edita dall’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), prevede – tra le varie casistiche analizzate – che in caso di NEGATO IMBARCO e di CANCELLAZIONE DEL VOLO la compagnia aerea debba versare al passeggero – oltre che al RIMBORSO DEL BIGLIETTO – una COMPENSAZIONE PECUNIARIA calcolata in base alla tratta (intracomunitaria o internazionale) e alla distanza percorsa:
- VOLI INTRACOMUNITARI INFERIORI O PARI A 1500 KM EURO 250,00
- VOLI INTRACOMUNITARI INFERIORI O PARI A 1500 KM EURO 250,00
- VOLI INTRACOMUNITARI SUPERIORI A 1500 KM EURO 400,00
- VOLI INTERNAZIONALI INFERIORI O PARI A 1500 KM EURO 250,00
- VOLI INTERNAZIONALI TRA I500 KM E 3500 KM EURO 400,00
- VOLI INTERNAZIONALI SUPERIORI A 3500 KM EURO 600,00
La compagnia aerea potrà ridurre del 50% l’ammontare della compensazione nel caso in cui al passeggero venga offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi rispetto al volo originariamente prenotato rispettivamente le due, le tre o le quattro ore.
Nel caso di CANCELLAZIONE DEL VOLO la COMPENSAZIONE PECUNIARIA non è dovuta nel caso in cui:
1) la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali: ad esempio avverse condizioni meteorologiche, allarmi per la sicurezza, scioperi;
2) il passeggero sia stato informato della cancellazione:
– con almeno due settimane di preavviso;
– nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto;
– meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto.
La normativa europea, però, non prevedeva alcun tipo di COMPENSAZIONE PECUNIARIA in caso di RITARDO PROLUNGATO DEL VOLO, ma soltanto il diritto del passeggero a ricevere dalla compagnia aerea una adeguata assistenza per far fronte ai disagi di una lunga attesa (pasti, bevande, chiamate telefoniche, sistemazione in albergo ecc.)
Tale lacuna è stata colmata dalla Corte di Giustizia Europea che, già nel 2009, ha assimilato i passeggeri di un volo con almeno TRE ORE DI RITARDO ai passeggeri di un volo cancellato ed ha stabilito che anche i primi hanno diritto ad ottenere la compensazione pecuniaria, salvo nei casi in cui la compagnia aerea dimostri che il ritardo sia stato provocato da circostanze eccezionali, tra le quali, è bene evidenziarlo, non rientrano i generici “problemi tecnici” dietro i quali – troppo spesso – le compagnie aeree si nascondono per respingere legittime richieste di risarcimento.
Recentemente, la Corte di Giustizia Europea è tornata su tale argomento e, con una sentenza dell’ottobre del 2012, ha confermato il proprio orientamento ribadendo che anche i passeggeri di voli che subiscono un RITARDO PROLUNGATO hanno diritto – oltre all’eventuale RIMBORSO DEL BIGLIETTO – alla COMPENSAZIONE PECUNIARIA prevista per la CANCELLAZIONE DEL VOLO.