Nessuna imposta sulle successioni e donazioni nei confronti degli atti di dotazione del trust
Con la bozza di circolare dell’11 agosto 2021 l’Agenzia delle Entrate ha aderito alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, già da alcuni anni e in modo ormai uniforme, esclude l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni nei confronti degli atti di dotazione del trust.
Pertanto, anche secondo l’Agenzia delle Entrate, l‘imposta sulle successioni e donazioni non è dovuta per i singoli atti dispositivi in favore del trustee bensì al momento dell’effettivo trasferimento ai beneficiari del patrimonio vincolato in trust.
Tale criterio impositivo discende dal fatto che gli atti di dotazione del trust sono finalizzati a consentire la realizzazione del programma previsto nell’atto istitutivo ma non costituiscono effettivi trasferimenti di ricchezza in favore del trustee.
L’effettivo trasferimento di ricchezza si verifica invece con la devoluzione dei beni in trust ai beneficiari, per cui è in tale momento che si realizza il presupposto impositivo.
In estrema sintesi, quindi, in materia di disciplina fiscale dei trust si deve tener presente che:
1) L’atto istitutivo del trust e gli eventuali successivi atti dispositivi in favore del trustee che siano redatti nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura autenticata sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa;
2) Gli atti (ad esempio, di acquisto o di vendita di beni) compiuti dal trustee nel corso della durata del trust sono soggetti ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti che li contraddistinguono;
3) Gli atti devolutivi dei beni in trust ai beneficiari sono sottoposti alle imposte sulle successioni e donazioni.
Alla luce di tali considerazioni si confida che, con l’imminente circolare, l’Agenzia delle Entrate ponga termine definitivamente alla questione adeguandosi all’orientamento formatosi in seno alla Corte di Cassazione.
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