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La prescrizione nella responsabilità medica

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La prescrizione nella responsabilità medica

Responsabilità medica

Nell’ambito della responsabilità medica, l’incidenza della colpa e del nesso causale tra la condotta assunta dai sanitari e l’evento dannoso ha una notevole rilevanza. 

Pertanto, l’attenzione del Legislatore si è da sempre concentrata sui danni derivanti al paziente da errori, omissioni o violazione degli obblighi inerenti l’attività medica.

In particolare, negli ultimi tempi la c.d. malpractice o malasanità è stata oggetto di diversi interventi legislativi, a cominciare dalla L. n.189/2012 (c.d. Legge Balduzzi) per finire alla più recente riforma introdotta dalla L. n.24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco). 

Una rilevante novità

Inoltre, diverse sentenze della Corte Costituzionale (le c.d. sentenze di San Martino), hanno contribuito all’introduzione di una rilevante novità che ha definito un doppio binario di responsabilità civile:

Responsabilità dei Sanitari (di natura extracontrattuale);

Responsabilità delle Strutture  pubbliche o private  (di natura contrattuale).

Tale criterio interpretativo ha generato diverse ripercussioni anche sul regime della PRESCRIZIONE.

Termini prescrizionali

Invero, nella responsabilità extracontrattuale del medico si richiede che l’azione di risarcimento per danni sia intentata nel termine prescrizionale di 5 anni ex art. 2947 c.c.; la responsabilità contrattuale della struttura pubblica o privata è assoggettata, invece, al termine prescrizionale ordinario di 10 anni contemplato dall’art.2946 c.c.

Per l’esattezza la prescrizione decorre, ex art.2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ossia da quando l’evento viene ad esistenza o si appalesa e il computo del termine prescrizionale comincia a decorrere dal giorno in cui viene riscontrata la lesione.

Tuttavia, se il paziente non si accorge immediatamente del danno, la prescrizione decorre dal giorno in cui i sintomi si rendono evidenti e collegabili ad una determinata prestazione medica.  

Il consenso informato

Nella configurazione della responsabilità medica, riveste inoltre notevole importanza l’acquisizione del c.d. consenso informato.

Vale a dire la volontà espressa dal paziente preventivamente informato in modo adeguato sullo scopo e sulla natura dell’intervento, nonché sulle conseguenze e sui rischi dello stesso.

E’ opportuno precisare, peraltro, che esistono diverse tipologie di danno risarcibile a seguito di responsabilità medica, a seconda che derivino da errore diagnostico, errore terapeutico, errore da omessa vigilanza, etc.

Infine, si evidenzia che , generalmente , la responsabilità medica si rinviene anche nella causazione del danno iatrogeno differenziale.

Ossia ogni lesione alla salute psico-fisica derivante da errore medico nel trattare patologie preesistenti con conseguente aggravamento della condizione originaria. 

 

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