Per la tutela, la gestione e l’organizzazione dei patrimoni il nostro ordinamento giuridico prevede diversi strumenti, tra cui l’atto di trust, il fondo patrimoniale, l’atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c., i patrimoni destinati delle società ex art 2447 bis c.c., il patto di famiglia, la fondazione.
Questi istituti hanno dei campi di applicazione circoscritti, con l’unica eccezione del trust, che infatti consente di soddisfare ogni esigenza di organizzazione e protezione patrimoniale.
Introdotto nel nostro ordinamento a seguito della ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, l’atto di trust costituisce un programma con cui un soggetto (il Disponente, persona fisica o giuridica), trasferisce ad altro soggetto (il Trustee, anch’esso indifferentemente persona fisica o giuridica) determinati beni (o, più in generale, qualsiasi posizione soggettiva), che vanno a costituire il Fondo in trust, affinché siano amministrati nell’interesse dei Beneficiari (finali e/o del reddito del Trust) o per il raggiungimento di un determinato scopo.
Questo è lo schema tipico del trust ma può anche accadere che il disponente indichi sé stesso in qualità di Trustee o di Beneficiario, che il Trustee sia uno dei Beneficiari oppure che sia prevista la figura del Guardiano (o Protector).